Accordo
Art. 32
Espulsione
In vigore dal 29 apr 1971
Espulsione
I cittadini di ciascuno dei due Paesi residenti legalmente nell'altro non saranno sottoposti a procedimenti di espulsione o ad altre misure intese ad obbligarli a partire, salvo che nei casi previsti dalle leggi dell'altro Paese. La disoccupazione in base alle leggi dei due Paesi non è motivo valido per l'espulsione.
Ove le Autorità di uno dei due Paesi dovessero iniziare procedimenti per l'espulsione di un cittadino dell'altro, esse dovranno informare senza indugio le Autorità consolari dell'altro Paese dei provvedimenti in corso.
La persona di cui sia stata ordinata l'espulsione da uno dei due Paesi dovrà avere la possibilità di appellarsi contro tale ordine, nei casi in cui il diritto di appello sia accordato dalle leggi locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-32