Art. 30 · Garanzie nei procedimenti penali
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Art. 30

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Garanzie nei procedimenti penali

In vigore dal 29 apr 1971
Garanzie nei procedimenti penali I cittadini di ciascuno dei due Paesi, in materia di procedimenti penali nei quali possano essere coinvolti sul territorio dell'altro, usufruiranno di tutte le garanzie di tutela giurisdizionale alle quali hanno diritto i nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-30