Accordo
Art. 11
Trattamento doganale
In vigore dal 29 apr 1971
Trattamento doganale
Al momento della concessione del visto di ingresso in Australia, ai cittadini italiani verranno fornite, da parte delle Autorità australiane in Italia, informazioni in materia di regime doganale australiano. Tale regime è applicato, per quanto concerne la nazionalità dell'interessato, su base non discriminatoria. In particolare saranno fornite informazioni in merito:
(a) ai beni ed effetti la cui importazione in Australia è vietata o soggetta a limitazione;
(b) agli oggetti che possono essere importati in Australia senza pagamento di diritti doganali; e
(c) alle condizioni e formalità prescritte per tali importazioni.
Alla stessa stregua dei cittadini australiani e di ogni altro passeggero che arrivi in Australia, i cittadini italiani saranno esenti dal pagamento di diritti doganali di importazione e di tasse sugli effetti personali, sulla mobilia, sugli oggetti e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro e su un'automobile per uso proprio e della propria famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-11