Accordo
Art. 12
Riunione delle famiglie
In vigore dal 29 apr 1971
Riunione delle famiglie
I due Governi riconoscono che è desiderabile la riunione delle famiglie e, senza pregiudizio per più favorevoli provvedimenti che possano essere presi a seguito di speciali programmi di emigrazione, i cittadini italiani che emigrano verso l'Australia avranno il diritto di presentare alle Autorità australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di loro familiari. Tali familiari saranno autorizzati a risiedere in Australia purchè adempiano le formalità richieste per l'ingresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-12