Accordo
Art. 5
Emigrazione per atto di chiamata
In vigore dal 29 apr 1971
Emigrazione per atto di chiamata
Le persone residenti in Australia possono presentare alle Autorità australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di cittadini italiani che siano loro familiari o amici. Ogni richiedente, al momento in cui presenterà l'atto di chiamata e per l'eventualità che l'ingresso in Australia delle persone chiamate sia approvato dalle Autorità australiane, s'impegnerà a fornire alloggio adeguato in Australia a tali persone.
Dettagliate informazioni in merito ad ogni atto di chiamata saranno fornite al più presto possibile dalle Autorità australiane alle Autorità consolari italiane competenti per lo Stato o per il Territorio australiano ove il richiedente risieda.
Le Autorità consolari italiane possono comunicare alle Autorità australiane osservazioni in merito agli atti di chiamata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-5