Art. 6
In vigore dal 21 mar 1970
Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea:
a) sono soppressi i dazi, purchè i prodotti stessi non risultino elencati negli allegati E ed F alla tariffa;
b) si applicano i dazi previsti dall'allegato E predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;
c) si applicano i dazi previsti "per provenienze comunitarie" dall'allegato F predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-6