Art. 9
In vigore dal 21 mar 1970
In deroga a quanto disposto con il precedente , per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese:
a) si applicano i dazi previsti dall'allegato B alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;
b) si applicano le disposizioni di cui al precedente , se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato B predetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-9