Art. 4

In vigore dal 21 mar 1970
Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validità, per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-4

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