Art. 8

In vigore dal 21 mar 1970
In deroga a quanto disposto con il precedente , per i prodotti provenienti dalla Grecia: a) si applicano le disposizioni di cui al precedente , comma primo, purchè i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato A alla tariffa; b) si applicano le disposizioni di cui al precedente , se trattasi di prodotti elencati nell'allegato A predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-8

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