Art. 10

In vigore dal 21 mar 1970
Per i prodotti elencati nell'allegato C alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui all'allegato stesso, se più favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-10

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