Art. 7

In vigore dal 21 mar 1970
Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente : a) si applicano i dazi "convenzionali", se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi "autonomi", o, altrimenti, si applicano questi ultimi, purchè, in ogni caso, i prodotti medesimi non risultino elencati nell'allegato F alla tariffa stessa; b) si applicano i dazi previsti "per altre provenienze" dall'allegato F predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1968, per le ghise speciali con contenuto massimo di 0,03% di manganese, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-II, destinate alla trasformazione all'interno del Paese, si applica il dazio di 4,6% sul valore, nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-7

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