Art. 11
In vigore dal 21 mar 1970
In tutti i casi in cui le disposizioni del presente decreto ovvero particolari disposizioni della tariffa, dei relativi allegati o di altri provvedimenti prevedano, per i prodotti di una determinata provenienza o di una determinata origine, la soppressione dei dazi o l'applicazione di dazi più favorevoli, tali disposizioni si applicano a condizione che i prodotti stessi siano scortati dai documenti prescritti per comprovarne la provenienza o l'origine prevista dalle disposizioni medesime.
Ai prodotti non scortati dai detti documenti si applicano le norme di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-11