Art. 3

In vigore dal 21 mar 1970
A decorrere dal 29 luglio 1968: a) alla tariffa sono apportate le modificazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze; b) l'allegato F alla tariffa è modificato in conformità del testo dell'allegato stesso annesso alla predetta tabella C, firmato dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-3

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