Art. 1
In vigore dal 21 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151, che proroga la delega al Governo, prevista dall' della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione;
Vista la decisione del Consiglio della Comunità economica europea del 26 luglio 1966, relativa alla soppressione dei dazi doganali e al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonché all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato, e gli atti ulteriormente emanati dagli Organi delle Comunità europee e, in particolare, i Regolamenti (C.E.E.):
n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune;
n. 1462/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per la sua applicazione;
n. 1468/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica Tunisina e relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per la sua applicazione;
n. 1541/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna;
n. 1542/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari d'Israele;
n. 1543/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Turchia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione Parlamentare di cui all' della legge 21 marzo 1967, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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A decorrere dal 1 luglio 1968, gli delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono sostituiti con quelli riportati, con la stessa distinzione numerica, nella tabella A annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1214#art-1