Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 9
In vigore dal 11 mag 1969
La convocazione dell'assemblea è deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'art. 2364 codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-9