Art. 9
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 9

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In vigore dal 11 mag 1969
La convocazione dell'assemblea è deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'art. 2364 codice civile.
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