Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 11 mag 1969
Il capitale versato è impiegato in mutui fondiari in contanti, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore sul credito fondiario, oppure nei modi stabiliti dall'art. 82 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, secondo le ripartizioni che vengano deliberate dal consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-5