Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 11 mag 1969
Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-2