Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo III
Art. 6
In vigore dal 11 mag 1969
La creazione e la emissione delle cartelle fondiarie avvengono secondo le norme fissate dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-6