Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 10

In vigore dal 11 mag 1969
Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e. 2369 codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-10

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