Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 12

In vigore dal 11 mag 1969
Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare alla assemblea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo