Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 13
In vigore dal 11 mag 1969
L'assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci.
Il presidente è assistito da un segretario designato dalla assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della assemblea è redatto da un notaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-13