Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 16
In vigore dal 11 mag 1969
Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o più vice presidenti e il segretario, nonché il comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianità di nomina, i vice presidenti, ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere più anziano di nomina.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-16