Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 19
In vigore dal 11 mag 1969
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.
Più specialmente il consiglio delibera:
a) il saggio d'interesse e la provvigione dei mutui;
b) la concessione dei mutui e le loro garanzie;
c) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo ;
d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, nei casi ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario;
e) l'impiego del capitale non applicato a mutui, a termini del precedente ;
f) le cessioni, le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'istituto;
g) le proposte di aumento del capitale sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, entro il limite massimo fissato dalla legge;
h) la creazione di nuove serie di cartelle ed i rispettivi saggi d'interesse;
i) la istituzione di filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica;
l) le proposte per le modifiche del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti;
m) le norme per la concessione dei mutui ed i regolamenti interni;
n) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui;
o) le proposte in merito al bilancio annuale, da sottoporre alla assemblea degli azionisti.
Il consiglio può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere e), g), l), m) ed o), non delegabili.
Il consiglio può conferire, altresì, delegazioni speciali, anche con poteri di rappresentanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-19