Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 22

In vigore dal 11 mag 1969
Al consiglio di amministrazione è assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.
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Art. 22 Approvazione del nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo