Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 22
22 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Al consiglio di amministrazione è assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-22