Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo VII
Art. 27
In vigore dal 11 mag 1969
Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice direttori generali che sostituiscano il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà ed i poteri a lui spettanti o con una parte di essi.
Il consiglio stesso può altresì designare chi debba sostituire il direttore generale ed i vice direttori generali in caso di loro assenza o impedimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-27