Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo VII

Art. 27

In vigore dal 11 mag 1969
Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice direttori generali che sostituiscano il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà ed i poteri a lui spettanti o con una parte di essi. Il consiglio stesso può altresì designare chi debba sostituire il direttore generale ed i vice direttori generali in caso di loro assenza o impedimento.
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