Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 23
In vigore dal 11 mag 1969
Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.
Il comitato stesso è convocato, nei modi di cui al secondo comma dell', dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianità di nomina.
Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-23