Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 24
In vigore dal 3 lug 1969
Il comitato esecutivo delibera su:
a) i mutui e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione;
b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell';
c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli .
Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-24