Art. 24
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 24

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In vigore dal 3 lug 1969
Il comitato esecutivo delibera su: a) i mutui e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione; b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell'; c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli . Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-24