Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo VIII
Art. 28
In vigore dal 11 mag 1969
La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente e al direttore generale, o a chi fa le loro veci.
Gli stessi possono conferire mandati speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-28