Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo VIII

Art. 28

In vigore dal 11 mag 1969
La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente e al direttore generale, o a chi fa le loro veci. Gli stessi possono conferire mandati speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-28

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