Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo X

Art. 33

In vigore dal 11 mag 1969
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo