Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo X
Art. 31
In vigore dal 11 mag 1969
Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
a) viene prelevata una somma non minore del 5% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato;
b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato;
c) la parte residua, per una metà viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea.
L'impiego dei fondi di riserva, ordinario e straordinario, avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-31