Art. 31
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo X

Art. 31

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In vigore dal 11 mag 1969
Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente: a) viene prelevata una somma non minore del 5% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato; b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato; c) la parte residua, per una metà viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea. L'impiego dei fondi di riserva, ordinario e straordinario, avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-31