Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo X

Art. 34

In vigore dal 11 mag 1969
Nella prima assemblea ordinaria successiva alla data di entrata in vigore del presente statuto, si procederà al totale rinnovo degli amministratori e sindaci ai sensi dello statuto stesso. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo