Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo X
Art. 34
34 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Nella prima assemblea ordinaria successiva alla data di entrata in vigore del presente statuto, si procederà al totale rinnovo degli amministratori e sindaci ai sensi dello statuto stesso.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-34