Art. 33
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo X

Art. 33

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In vigore dal 11 mag 1969
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-33