Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo X
Art. 33
33 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-33