Art. 28
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo VIII

Art. 28

28 / 34
In vigore dal 11 mag 1969
La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente e al direttore generale, o a chi fa le loro veci. Gli stessi possono conferire mandati speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-28