Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 8

In vigore dal 11 mag 1969
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-8

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