Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 7

In vigore dal 11 mag 1969
L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
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