Art. 7
Statuto Istituto italiano di credito fondiarioTitolo IV

Art. 7

7 / 34
In vigore dal 11 mag 1969
L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-7