Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 7
7 / 34In vigore dal 11 mag 1969
L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-7