Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 12
12 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purchè il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare alla assemblea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-12