Statuto Istituto italiano di credito fondiario›Titolo IV
Art. 10
10 / 34In vigore dal 11 mag 1969
Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e.
2369 codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-13;138#art-sii-10