Art. 7
In vigore dal 23 gen 1969
Il Ministero della pubblica istruzione promuove gli atti per la nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dell'ente.
Il collegio dei revisori provvede alla vigilanza sull'andamento della gestione dell'ente ed al riscontro dei relativi atti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina e vidima i bilanci ed i conti e ne riferisce al consiglio di amministrazione, effettua verifiche di cassa. Dei riscontri effettuati viene redatto, su apposito libro numerato e siglato dal presidente del collegio prima di essere posti in uso, regolare verbale.
La relazione finale è presentata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro nonché alla Corte dei conti.
I revisori possono compiere anche atti individuali di ispezione e di controllo e presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-7