Art. 9

In vigore dal 23 gen 1969
Il comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo di cui all' della legge 21 febbraio 1961, n. 95, è composto di venti membri e comprende di diritto: a) tre membri del consiglio di amministrazione dell'ente nelle persone del rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche e dei rettori pro-tempore dell'università statale di Milano e del Politecnico di Milano; b) il provveditore agli studi pro-tempore di Milano; c) due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione; d) due presidi di istituto tecnico o liceo scientifico di Milano. Il comitato è presieduto dal presidente dell'ente e si aduna in riunione plenaria almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio per esprimere il proprio avviso sulla relazione del direttore del museo in ordine alla attività scientifica, tecnica e didattica del museo svolta nell'anno precedente ed al programma per l'anno successivo. Il parere del comitato è obbligatorio: 1) sui progetti concernenti nuove sezioni, sale e mostre permanenti del museo; 2) sull'ampliamento e sull'aggiornamento delle sezioni, sale e mostre permanenti già esistenti; 3) sulle modificazioni rilevanti concernenti l'ordinamento del museo sotto l'aspetto scientifico, tecnico e didattico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-9

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