Art. 11

In vigore dal 23 gen 1969
Il direttore del museo: a) sovraintende ai servizi del museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche, didattiche e amministrative per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente secondo le direttive deliberate dal consiglio di amministrazione e le disposizioni date dal presidente sia il funzionamento degli uffici; b) impegna ed ordina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese per le quali non sia richiesta la deliberazione del consiglio di amministrazione; c) provvede all'acquisto di materiale di consumo ed ai normali rinnovamenti di limitata entità; d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività dell'ente, vigilando in particolare che il capo del servizio amministrazione e l'economo curino la tenuta e la conservazione della contabilità con i suoi libri, registri, e documenti e la corrispondenza d'ufficio; e) propone al presidente l'assegnazione e l'impiego del personale direttivo e di concetto dell'ente; f) dispone l'assegnazione e l'impiego del personale esecutivo ed ausiliario dell'ente; g) predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione alle cui riunioni egli assiste con voto consultivo ai sensi dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95; h) esercita ogni altra funzione, che gli venga delegata dal consiglio di amministrazione e dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-11

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Art. 11 Norme di esecuzione della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificata con legge 21 febbraio 1961, n. 95, concernenti l'ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo