Art. 11
In vigore dal 23 gen 1969
Il direttore del museo:
a) sovraintende ai servizi del museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche, didattiche e amministrative per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente secondo le direttive deliberate dal consiglio di amministrazione e le disposizioni date dal presidente sia il funzionamento degli uffici;
b) impegna ed ordina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese per le quali non sia richiesta la deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) provvede all'acquisto di materiale di consumo ed ai normali rinnovamenti di limitata entità;
d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività dell'ente, vigilando in particolare che il capo del servizio amministrazione e l'economo curino la tenuta e la conservazione della contabilità con i suoi libri, registri, e documenti e la corrispondenza d'ufficio;
e) propone al presidente l'assegnazione e l'impiego del personale direttivo e di concetto dell'ente;
f) dispone l'assegnazione e l'impiego del personale esecutivo ed ausiliario dell'ente;
g) predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione alle cui riunioni egli assiste con voto consultivo ai sensi dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95;
h) esercita ogni altra funzione, che gli venga delegata dal consiglio di amministrazione e dal presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-11