Art. 6

In vigore dal 23 gen 1969
Le deliberazioni concernenti le materie di cui ai numeri 1, 6, 7 del precedente articolo debbono essere trasmesse per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Esse diventano esecutive, qualora il Ministero, trascorso il termine di trenta giorni, stabilito dall' della legge 2 aprile 1958, n. 332, dalla data di ricezione accertabile dalla ricevuta di ritorno, non abbia comunicato all'ente avviso contrario. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al n. 1) del precedente articolo debbono essere inviate per l'approvazione al predetto Ministero insieme con il bilancio preventivo e il conto consuntivo e con le rispettive relazioni del presidente dell'ente e del collegio dei revisori almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, rispettivamente, entro tre mesi dalla chiusura di esso. L'entrata in vigore del regolamento organico di cui al numero 2) del precedente articolo è subordinata all'approvazione di esso, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro ai sensi dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-6

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