Art. 5
In vigore dal 23 gen 1969
Il consiglio di amministrazione ha il governo dell'ente, sovraintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie:
1) sul bilancio preventivo con relative variazioni e sul conto consuntivo;
2) sul regolamento da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, nel quale sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonché il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'ente;
3) sugli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente sempre che la deliberazione sia richiesta a norma del regolamento di cui al numero precedente;
4) sui regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente;
5) sulla scelta della banca di interesse nazionale o della cassa di risparmio cui devono essere affidati il servizio di cassa e la custodia dei valori dell'ente, e sull'approvazione della convenzione relativa;
6) sulle modalità di costituzione e la nomina del comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo a norma dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95;
7) sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sull'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sull'autorizzazione al presidente a stare in giudizio;
8) sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva, stabilita dall'ultimo comma dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95;
9) sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-5