Art. 5

In vigore dal 23 gen 1969
Il consiglio di amministrazione ha il governo dell'ente, sovraintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie: 1) sul bilancio preventivo con relative variazioni e sul conto consuntivo; 2) sul regolamento da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, nel quale sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonché il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'ente; 3) sugli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente sempre che la deliberazione sia richiesta a norma del regolamento di cui al numero precedente; 4) sui regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente; 5) sulla scelta della banca di interesse nazionale o della cassa di risparmio cui devono essere affidati il servizio di cassa e la custodia dei valori dell'ente, e sull'approvazione della convenzione relativa; 6) sulle modalità di costituzione e la nomina del comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo a norma dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95; 7) sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sull'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sull'autorizzazione al presidente a stare in giudizio; 8) sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva, stabilita dall'ultimo comma dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95; 9) sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-5

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