Art. 2
In vigore dal 23 gen 1969
Ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente, il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la designazione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del Consiglio nazionale delle ricerche, della provincia di Milano, del comune di Milano, della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano e dei due professori ordinari di università quali supplenti, rispettivamente, del rettore dell'Università statale di Milano e del rettore del Politecnico di Milano, ai sensi delle lettere b), c), d), e), f) ed h) dell' della legge 21 febbraio 1961, n. 95.
La prima adunanza di ogni nuovo consiglio di amministrazione è convocata e presieduta dal presidente del precedente consiglio di amministrazione. Qualora quest'ultimo non sia più compreso fra i membri del nuovo consiglio di amministrazione o sia assente o impedito, essa è convocata e presieduta dal membro nominato in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.
In detta prima adunanza ogni nuovo consiglio di amministrazione provvede ad eleggere nel suo seno il presidente ed i due vice presidenti nonché a designare, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario che viene subito chiamato ad assumere le funzioni di sua competenza.
Risultano eletti presidenti e vice presidenti i membri che riportano il maggior numero di voti.
Nella medesima sua prima adunanza ogni nuovo consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva prevista dall' della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e composta dal presidente e da altri due membri con il compito di attuare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e di adottare, in caso di necessità e di urgenza, ogni opportuno provvedimento od iniziativa per il funzionamento dell'ente, salvo ratifica del consiglio medesimo nell'adunanza successiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-2