Art. 3

In vigore dal 23 gen 1969
Il presidente dell'ente convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di votazione in parità prevale il voto del presidente, qualora la votazione non sia segreta. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo