Art. 3
In vigore dal 23 gen 1969
Il presidente dell'ente convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di votazione in parità prevale il voto del presidente, qualora la votazione non sia segreta.
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-26;1308#art-3